Art. 44 — Procedura sanzionatoria
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1996 al 1 luglio 1998. 282 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per le violazioni previste nel presente capo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o la CONSOB, secondo le rispettive competenze, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, inviano la documentazione al Ministero del tesoro per l'applicazione della sanzione pecuniaria, formulando la relativa proposta. Il Ministero del tesoro provvede ad applicare la sanzione con decreto motivato. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' ammesso reclamo alla Corte di Appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato al Ministero del tesoro e all'autorita' che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento medesimo e deve essere depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello entro trenta giorni dall'ultima notifica. L'autorita' cui e' stato notificato il reclamo trasmette alla Corte d'Appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni. La Corte d'Appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie, documenti nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti. Il giudizio della Corte d'Appello e' dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'Appello al Ministero del tesoro, nonche' alla Banca d'Italia o alla CONSOB per la pubblicazione, per estratto, nei rispettivi Bollettini. Le societa' e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 40, 41 e 43 non si applica la disposizione contenuta nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415~art44 · fonte del testo
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