Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 43, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1996 al 1 luglio 1998. 193 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Ferma restando l'applicazione delle norme penali, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonche' nei confronti dei relativi dipendenti, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 7, commi 2 e 3, e dell'articolo 10, comma 4, 19, 20, comma 1, 21, comma 2, 22, 23, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 24, comma 2, 25, commi 1 e 2, 26, comma 2, 27, commi 1 e 2, e 29, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano altresi' ai soggetti che violano le norme dell'articolo 27, commi 3 e 4, nonche' ai soggetti che eseguono le comunicazioni previste dall'articolo 10, comma 3, con un ritardo non superiore a trenta giorni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415~art43 · fonte del testo