All'articolo 18 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: "1-bis. Per gli enti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono stati nominati gli organi straordinari di liquidazione, sono fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi stessi ed i provvedimenti da questi gia' adottati.";
  • b)al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti: "per quanto compatibili" e sono eliminate le seguenti: "sono fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi gia' adottati";
  • c)il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Agli enti per i quali e' stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90-bis del decreto legislativo n. 77 del 1995. Qualora la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva l'organo della liquidazione e' tenuto a verificare la possibilita' di attivare la procedura semplificata di cui al citato articolo 90-bis, adottando apposito motivato provvedimento. L'organo della liquidazione, qualora avesse provveduto ad erogare acconti ai sensi del citato articolo 89, comma 4, puo' offrire, nell'ambito della procedura semplificata di cui all'articolo 90-bis, un'ulteriore somma per la definizione transattiva del debito ammesso sino all'80 per cento dello stesso.".

Testo vigente dal 30 novembre 1998

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-23;410~art12 · fonte del testo

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