Gli enti locali che sono stati autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per il risanamento finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto - legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, mediante quote pluriennali la cui erogazione e' prevista per gli anni successivi al 1997, sono autorizzati a richiedere al predetto istituto l'erogazione anticipata delle quote ancora da riscuotere. Le quote medesime saranno poste in ammortamento dal primo gennaio successivo alla data di erogazione. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della disponibilita' sul capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. (( Per gli enti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono stati nominati gli organi straordinari di liquidazione, sono fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi stessi ed i provvedimenti da questi gia' adottati. )) Le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90 - bis del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, si applicano ((per quanto compatibili)) anche agli enti per i quali non e' stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi gia' adottati. Ai piani di rilevazione non ancora depositati viene assegnato un ulteriore termine scadente il 30 settembre 1998. 2 I ricorsi pervenuti ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono decisi dal Ministero dell'interno sulla base delle norme di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995. E' consentita l'integrazione della documentazione entro ulteriori trenta giorni decorrenti dalla richiesta del Ministero dell'interno. Il termine per la decisione riprende a decorrere dal momento in cui perviene l'integrazione. (( Agli enti per i quali e' stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90-bis del decreto legislativo n. 77 del 1995. Qualora la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva l'organo della liquidazione e' tenuto a verificare la possibilita' di attivare la procedura semplificata di cui al citato articolo 90-bis, adottando apposito motivato provvedimento. L'organo della liquidazione, qualora avesse provveduto ad erogare acconti ai sensi del citato articolo 89, comma 4, puo' offrire, nell'ambito della procedura semplificata di cui all'articolo 90-bis, un'ulteriore somma per la definizione transattiva del debito ammesso sino all'80 per cento dello stesso. )) Per gli enti per i quali e' stato approvato ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995, il piano di estinzione ma non e' stato ancora approvato il rendiconto di cui all'articolo 89, comma 12, del decreto legislativo n. 77 del 1995, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, provvede l'organo della liquidazione straordinaria utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, se ancora disponibile o con le altre risorse messe a disposizione dall'ente locale. Per gli enti per i quali l'organo straordinario ha approvato il rendiconto della liquidazione, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, provvede direttamente l'ente locale interessato utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, se ancora disponibile o con risorse proprie.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410

2

Il D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera b)) che al comma 2 sono eliminate le seguenti parole: "sono fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi gia' adottati".

Testo vigente dal 15 dicembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 10 ottobre 1997 al 15 dicembre 1998. 59 parole tolte, 114 parole aggiunte.

… mediante utilizzo della disponibilita' sul capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. aggiunto: Per gli enti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono stati nominati gli organi straordinari di liquidazione, sono fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi stessi ed i provvedimenti da questi gia' adottati. Le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90 - bis del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, si applicano aggiunto: per quanto compatibili anche agli enti per i quali non e' stato depositato il piano di … dal momento in cui perviene l'integrazione. Agli enti per i quali e' stato depositato aggiunto: il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, tolto: il piano di rilevazione, per i quali la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, si applicano aggiunto: si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90-bis del decreto legislativo n. 77 del 1995. aggiunto: Qualora la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva l'organo della liquidazione e' tenuto a verificare la possibilita' di attivare la procedura semplificata di cui al citato articolo 90-bis, adottando apposito motivato provvedimento. L'organo della liquidazione, qualora avesse provveduto ad erogare acconti ai sensi tolto: dell'articolo aggiunto: del citato articolo 89, comma 4, tolto: del decreto legislativo n. 77 del 1995, in misura superiore al 40 per cento, puo' offrire un'ulteriore somma non superiore al 20 per cento per aggiunto: puo' offrire, nell'ambito della procedura semplificata di cui all'articolo 90-bis, un'ulteriore somma per la definizione transattiva del debitotolto: . La percentuale della transazione non puo' comunque superare l'80 per cento del debito aggiunto: ammesso sino all'80 per cento dello stesso. Per gli enti per i quali e' stato approvato ai sensi dell'articolo 89, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410

    Il D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera b)) che al comma 2 sono eliminate le seguenti parole: "sono fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi gia' adottati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-15;342~art18 · fonte del testo

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