Art. 6 — Non conformità delle macchine ed attrezzature
Qualora nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, sia accertato che macchine ed attrezzature di cui all'allegato I non sono conformi ai requisiti previsti dal presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio intima, per iscritto, al fabbricante o al mandatario di adottare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione stessa, le misure necessarie per rendere conformi alle prescrizioni del presente decreto le macchine ed attrezzature in questione e tutti gli esemplari dello stesso tipo gia' immessi in commercio o messi in servizio. Qualora il fabbricante o il mandatario non ottemperi, entro i termini, alle prescrizioni di cui al comma 1, l'autorita' di cui al comma 1 vieta temporaneamente l'immissione in commercio o la messa in servizio degli esemplari non conformi ed ordina il ritiro temporaneo di tutti gli esemplari gia' immessi in commercio o messi in servizio, a cura e spese del fabbricante o del mandatario. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio informa immediatamente la Commissione europea e le autorita' competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione europea con i soggettiinteressati, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2000/14/CE, i provvedimenti di cui al comma 2 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica i provvedimenti di cui al comma 2 ai Ministeri delle attivita' produttive e del lavoro e delle politiche sociali.
Testo vigente dal 21 novembre 2002
