Art. 8 — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 2011 al 28 maggio 2011. 451 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: La rubrica dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituita dalla seguente: «Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico». Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con uno o piu' decreti da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno, in particolare, riferimento ai seguenti profili:
tolto: a) popolazione e fattori socio-economici;
tolto: b) idrologia e risorse idriche;
tolto: c) fattori meteorologici;
tolto: d) biodiversita';
tolto: e) geofisica e geologia;
tolto: f) valore paesaggistico;
tolto: g) valore architettonico-storico;
tolto: h) accessibilita';
tolto: i) sismo-tettonica;
tolto: l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
tolto: m) strategicita' dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;
tolto: n) rischi potenziali indotti da attivita' umane nel territorio circostante.". I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono abrogati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-23;41~art8 · fonte del testo
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