Art. 3 — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 2011 al 28 maggio 2011. 507 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "1.Il Ministro dello sviluppo economico, che si avvale dell'Agenzia, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche', per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro della salute, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, nonche' gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nei riguardi della sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, nonche' i benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.". All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) l'impatto dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, nonche' nei confronti dei rischi di proliferazione;";
tolto: b) alla lettera b), le parole: "i benefici" sono sostituite dalle seguenti: "gli effetti";
tolto: c) alla lettera c), le parole: "capacita' di" sono soppresse e dopo le parole: "potenza elettrica" e' inserita la seguente: "complessiva";
tolto: d) alla lettera d), le parole: "in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio," sono soppresse;
tolto: e) alla lettera e), la parola: "alleanze" e' sostituita dalla seguente: "accordi";
tolto: f) alla lettera f), dopo le parole: "modalita' realizzative" sono inserite le seguenti: "del programma" e le parole: "fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi" sono sostituite dalle seguenti: "sugli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori";
tolto: g) alla lettera g), la parola: "disattivazione" e' sostituita dalla seguente: "decommissioning" e dopo le parole: "degli impianti a fine vita" sono inserite le seguenti: ", indipendentemente dalla localizzazione del Parco tecnologico";
tolto: h) alla lettera h), le parole: "i benefici" sono sostituite dalle seguenti: "gli effetti" e le parole "e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese" sono soppresse;
tolto: i) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) la capacita' di trasmissione della rete elettrica nazionale, con la proposta, ove necessario, di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza elettrica complessiva da installare;";
tolto: l) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: "l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento e arricchimento del combustibile nucleare, nonche' di trattamento del combustibile irraggiato.". Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, e' adottato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-23;41~art3 · fonte del testo
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