Art. 13 — Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
Articolo abrogato dal d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75.
Abrogato dal 28 maggio 2011
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 2011 al 28 maggio 2011. 1410 parole tolte, 20 parole aggiunte in 23 capoversi.
tolto: All'articolo 13, il comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare corredata dalla certificazione dell'operatore, ai sensi dell'articolo 5.". All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) le parole: "analiticamente identificati con decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' stabilite con decreto";
tolto: b) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2";
tolto: c) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: "e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la vita operativa dell'impianto e delle opere connesse e delle eventuali opere di compensazione e mitigazione previste, le modalita' operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi prodotti e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare;";
tolto: d) la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "f) la documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;";
tolto: e) alla lettera g), la parola: "finale" e' soppressa";
tolto: f) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:
tolto: 1) manuale per la gestione in qualita';
tolto: 2) schema di regolamento di esercizio, comprensivo dell'organigramma previsionale del personale preposto e addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneita';
tolto: 3) schema di manuale operativo;
tolto: 4) programma delle prove funzionali a freddo;
tolto: 5) programma generale di prove con il combustibile nucleare;
tolto: 6) proposte di prescrizioni tecniche;";
tolto: g) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) studio preliminare di decommissioning dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e con indicazione dei relativi costi previsti. Nei rifiuti radioattivi sono compresi il combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento;";
tolto: h) alla lettera m), dopo le parole "normative nazionali" sono inserite le seguenti: "- ai sensi del capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 -";
tolto: i) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: "n) piano di protezione fisica dell'impianto;";
tolto: l) alla lettera p), le parole "misure compensative " sono sostituite dalle seguenti: "benefici economici". 3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonche' al Ministero delle infrastrutture e trasporti.". 4. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: "nonche', per i profili di competenza, presso altre pubbliche amministrazioni";
tolto: b) dopo le parole: "livelli di sicurezza" sono inserite le seguenti: "e di radioprotezione";
tolto: c) le parole: "di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente". 5. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "e le autorizzazioni" sono soppresse. 6. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciato in sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' effettuato ogni quindici anni, sentita l'Agenzia.". 7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 ed e' esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma 6, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalita' ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione.". 8. Il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sara' soggetto l'impianto, anche sulla base delle informazioni fornite dall'operatore. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione dell'operatore.". 9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "anche in base all'esito delle procedure di VIA" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilita' ambientale"; 10. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 12 e' inserito il seguente: "12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalita' di cui al comma 12.". 11. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) alla lettera b), le parole: "la natura, le caratteristiche, la durata" sono sostituite dalle seguenti: "la tipologia e le caratteristiche";
tolto: b) alla lettera d), le parole: "nonche' la periodicita' delle revisioni" sono sostituite dalle seguenti: ", non inferiore alla vita operativa di cui al comma 2, lettera e)";
tolto: c) la lettera e) e' soppressa. 12. Il comma 14 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte dell'operatore della certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. A seguito di tale acquisizione, l'operatore trasmette alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 3 e all'Agenzia il rapporto finale di sicurezza, prima dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione unica certifica anche la qualifica di "operatore", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.". 13. All'articolo 13, comma 15, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole "esercire l'impianto," sono inserite le seguenti: "come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e),". 14. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente: "15-bis. La costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, avvengono sotto il controllo tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi le attivita' ed i poteri di controllo, di monitoraggio e sanzionatori disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto.". 15. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-23;41~art13 · fonte del testo
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