Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1998 al 1 luglio 2006. 557 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: L'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Procedure di aggiudicazione). - 1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:
tolto: a) il pubblico incanto;
tolto: b) la licitazione privata;
tolto: c) l'appaltoconcorso;
tolto: d) la trattativa privata. 2. Si intende per:
tolto: a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata puo' presentare un'offerta;
tolto: b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
tolto: c) appaltoconcorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi ai quali e' disposto ad eseguirla;
tolto: d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o piu' di esse i termini del contratto. 3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appaltoconcorso, oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purche' le condizioni iniziali della fornitura non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 15 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara. 4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:
tolto: a) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un appaltoconcorso, purche' le condizioni iniziali della fornitura non siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee un'apposita relazione esplicativa;
tolto: b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantita' sufficiente ad accertare la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
tolto: c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna puo' essere affidata, a causa di particolarita' tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
tolto: d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;
tolto: e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non puo', di regola, superare i tre anni. 5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere a), b) o c).".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N.163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-20;402~art8 · fonte del testo
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