Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1998 al 1 luglio 2006. 253 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Forniture escluse). - 1. Sono escluse dall'applicazione del presente testo unico:
tolto: a) le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalita' di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
tolto: b) le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
tolto: c) le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
tolto: d) le forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi:
tolto: 1) in base ad un accordo internazionale concluso, in conformita' con il Trattato, con uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; tale accordo e' comunicato alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministero degli affari esteri;
tolto: 2) ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza;
tolto: 3) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale;
tolto: e) le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 223, pararafo 2, del Trattato; tale esclusione non riguarda i prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N.163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-20;402~art3 · fonte del testo
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