Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1998 al 1 luglio 2006. 761 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il titolo: "Capo V", e' sostituito dal seguente: "Fornitori di Paesi terzi, prospetti statistici e disposizioni finali", e precede l'articolo 21-bis. Al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dopo l'articolo 21 sono aggiunti gli articoli seguenti: "Art. 21-bis (Accesso alle gare di fornitori non appartenenti a Stati membri e forniture di prodotti originari di Paesi terzi). - 1. Per l'accesso alle gare disciplinate dal presente testo unico di fornitori appartenenti a Stati la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo GATT sulle pubbliche forniture, approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE e, successivamente, con protocollo del 15 aprile 1994, approvato dal Consiglio delle Comunita' europee in data 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso. 2. L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli di cui al comma 1 e le forniture di prodotti originari degli stessi Stati possono essere consentiti caso per caso, per esigenze tecniche o economiche, dalle amministrazioni aggiudicatrici che indicono le gare. Art. 21-ter (Prospetti statistici). - 1. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione delle Comunita' europee. 2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 1 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:
tolto: a) il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2;
tolto: b) per le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, il numero e il valore delle forniture aggiudicate da ciascuna amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, la nazionalita' degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, e con la precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
tolto: c) il numero e il valore globale delle forniture eventualmente aggiudicate in base a deroghe all'accordo GATT. 3. Per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:
tolto: a) il numero e il valore delle forniture aggiudicate, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, e la nazionalita' dei fornitori ai quali sono state aggiudicate le forniture, con la precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
tolto: b) il valore totale delle forniture aggiudicate in base alle deroghe all'accordo GATT. Art. 21-quater (Computo dei termini). - 1. Il computo dei termini previsti nel presente decreto e' effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE - EURATOM del Consiglio del 3 giugno 1971, n. 1182/71. Art. 21-quinquies (Disposizioni finali). - 1. La legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, sono abrogati. 2. Gli allegati da 1 a 7 fanno parte integrante del presente testo unico. 3. Gli allegati da 1 a 5 del presente decreto legislativo sostituiscono gli allegati al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; allo stesso sono aggiunti, con il presente decreto legislativo, gli allegati 6 e 7. 4. Le amministrazioni interessate segnaleranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N.163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-20;402~art19 · fonte del testo
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