Art. 6 — S a n z i o n i
Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodicimilioni. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e' affidata agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, sono irrogate dal prefetto. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35
4Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) che e' abrogato il "decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto."
Testo vigente dal 12 marzo 2010
