Art. 21 — Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
All'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attivita' della singola Commissione.».
Testo vigente dal 12 febbraio 2020
