L'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "La commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un comitato composto:

  • 1)dal presidente e dal vice-presidente della commissione;
  • 2)da tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2 dell'articolo 18;
  • 3)da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta. I componenti del comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o associazione. Spetta al comitato:
  • a)esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e del presente decreto;
  • b)esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza della commissione;
  • c)esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della commissione che la commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al comitato o per quelle per le quali la commissione ritenga di affidare al comitato, eventualmente integrato da altri membri della commissione o dagli esperti di cui all'articolo 20, comma quarto, compiti di studi o di preventivo esame. Il comitato puo' anche, nei casi nei quali e' investito dell'esame in via definitiva delle questioni, rinviarle alla commissione su richiesta di almeno tre membri. Il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri".

Testo vigente dal 6 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-17;127~art18 · fonte del testo

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