Art. 27 — Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
- a)la legge 14 luglio 1965, n. 963;
- b)l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
- c)l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102;
- d)gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni;
- e)i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
- f)i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.
Testo vigente dal 1 febbraio 2012
