Art. 19 — Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci
E' istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n. 404/2011. La commissione di un'infrazione grave ((...)) da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unita' da pesca, come individuati ((nel presente capo e)) nell'allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 29 maggio 2026
