Art. 5 — Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare
Dopo l'articolo 123-quater dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto legislativo, e' inserito il seguente: "Art. 123-quinquies (Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare). - 1. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per l'assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le modalita' di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio. 2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro di grazia giustizia adotta, comunque, il regolamento di cui al comma 1. 3. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:
- a)predisposizione dell'archivio in modo da fornire i quesiti per tutti i concorsi da espletare;
- b)inserimento nell'archivio di quesiti classificati in base a diversi livelli di difficolta', al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;
- c)aggiornamento costante dell'archivio;
- d)previsione che l'archivio domande sia pubblico;
- e)previsione che il sistema della prova preliminare, le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare eventualmente per detta prova e le modalita' di utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;
- f)assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;
- g)estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parita' di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficolta' per ciascuna materia;
- h)previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;
- i)previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficolta' del quesito;
- l)determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.".
Testo vigente dal 18 novembre 1997
