Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati, in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati, attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione nelle magistrature o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la formazione comune e' svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le universita', nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui al comma 1, possono attivare corsi di specializzazione, a carattere prevalentemente pratico, della durata di un anno, finalizzati alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi formativi di ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria ((,)) sono individuati gli standard formativi uniformi. COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita', sedi di facolta' e di dipartimenti di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni con il Consiglio nazionale forense, con gli ordini forensi, con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato, nonche' di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' e dipartimenti con insegnamenti giuridici ed economici. Per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) ((,)) del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la Scuola superiore della magistratura puo' stipulare accordi e convenzioni con le universita' ((sedi di facolta' e di dipartimenti)) di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato, un avvocato ed un notaio. Resta ferma la possibilita' per le universita', sedi di facolta' e di dipartimenti di giurisprudenza, di cui al comma 3 di organizzare, oltre ai corsi per il rilascio del diploma di specializzazione di cui al comma 2-bis, anche corsi di aggiornamento professionale, master, nonche' percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19. Il rilascio del diploma di specializzazione e' subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Testo vigente dal 21 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2026 al 21 aprile 2026. 1 parola aggiunta.

… o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la formazione comunetolto: ... e' svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo accordo … e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto della autonomia universitariaaggiunto: , sono individuati gli standard formativi uniformi. COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 19 … preparazione al concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-bis)aggiunto: , del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la Scuola superiore della magistratura puo' stipulare accordi e convenzioni con le universita' sedi di facolta'tolto: , aggiunto: e di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistratotolto: ..., un avvocato ed un notaio. Resta ferma la possibilita' per le universita', sedi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-17;398~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari