Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilita' amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa. Ai fini del presente decreto si intende:

  • a)per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti;
  • b)per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
  • c)per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le societa' e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
  • d)per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le societa' e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
  • 1)svolga funzioni di regolazione dell'attivita' principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
  • 2)abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
  • 3)finanzi le attivita' attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
  • e)per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attivita' di consulenza a favore dell'ente;
  • f)per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali; 4
  • g)per «inconferibilita'», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attivita' professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
  • h)per «incompatibilita'», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attivita' professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
  • i)per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
  • j)per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonche' gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
  • k)per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonche' gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
  • l)per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attivita' dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 marzo - 4 giugno 2024, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2024, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nella parte in cui non consentono di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato - che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione - in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale)".

Testo vigente dal 6 giugno 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 98/2024

    Ha colpito questo articolo
    4 giugno 2024

    La questione di legittimità costituzionale avente a parametro l’art. 76 Cost. va esaminata in via prioritaria, stante la sua pregiudizialità logico-giuridica, investendo il corretto esercizio della funzione legislativa, sicché la sua eventuale fondatezza eliderebbe, in radice, ogni questione in ordine al contenuto precettivo della norma in esame e determinerebbe l’assorbimento di quelle riferite agli ulteriori parametri costituzionali evocati. (Precedenti: S. 150/2022 - mass. 45002; S. 142/2020 - mass. 43518; S. 250/2016 - mass. 39178).La verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall’altra, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa. Se al legislatore delegato può ben essere riconosciuto un margine di discrezionalità, tale da consentirgli di introdurre norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, la discrezionalità del Governo, tuttavia, va apprezzata e ritenuta in relazione al grado di specificità dei criteri fissati dalla legge di delega e in coerenza con la ratio sottesa a questi ultimi. E ciò, tanto più ove la delega abbia ad oggetto il riordino della disciplina già esistente in una materia caratterizzata dall’elevata complessità, e tale da comportare rilevanti limitazioni all’accesso al lavoro, il quale costituisce un profilo particolare del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), più volte qualificato, anche con riferimento ai pubblici uffici, come fondamentale diritto di libertà della persona umana. (Precedenti: S. 166/2023 - mass. 45764; S. 260/2021 - mass. 44440; S. 100/2020 - mass. 43426).Gli incarichi di amministrazione e gestione corrispondono, nel vigente panorama normativo, all’esercizio dell’attività dirigenziale, in contrapposizione all’attività di indirizzo politico-amministrativo. Ciò, sullo sfondo del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, quale corollario e presidio di garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa. (Precedenti: S. 70/2022 - mass. 44858; S. 304/2010 - mass. 34980; S. 103/2007 - mass. 31165; S. 453/1990 - mass. 16485).(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 76 Cost., gli artt. 1, comma 2, lett. f, e 7, comma 2, lett. d, del d.lgs. n. 39 del 2013, nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali. Le disposizioni censurate dal TAR Lazio violano i principi e criteri della legge delega n. 190 del 2012, dovendosi escludere che rappresentino un coerente sviluppo delle scelte della legge di delegazione. In particolare, l’art. 1, comma 50, individua gli incarichi, o le situazioni, di provenienza che assumono valenza ostativa per il conferimento degli incarichi di destinazione di cui al comma 49; nel far ciò, si circoscrive l’ipotesi di inconferibilità alla provenienza politica del nominato. Come correttamente rileva il giudice a quo, deve pertanto concludersi che, nell’individuare gli incarichi di provenienza ostativi, la legge delega si è limitata ad indicare solo quelli di natura politica, con esclusione di quelli di natura amministrativo-gestionale, salvo il caso di cui al comma 50, lett. b. L’ulteriore estensione della garanzia preventiva anche ad ipotesi prive di qualsiasi percepibile collegamento con lo svolgimento di cariche o incarichi “politici” appare dunque estranea all’obiettivo perseguito dal legislatore delegante e finisce, anzi, per pregiudicarlo, in tal modo operando una commistione tra incarichi politici e incarichi di mera gestione amministrativo-aziendale, che devono invece essere tenuti distinti).

    Art. 1 Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico · Art. 7 Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico · Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 6 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2013 al 6 giugno 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 5 marzo - 4 giugno 2024, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2024, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nella parte in cui non consentono di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato - che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione - in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale)".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39~art1 · fonte del testo

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