Art. 32 — Disposizioni comuni
Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla societa' di revisione legale o alla societa' assoggettata a revisione un danno di rilevante gravita', la pena e' aumentata fino alla meta'. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare e' comunque acquisita. L'autorita' giudiziaria e' tenuta a dare immediata notizia al Ministero dell'economia e delle finanze quando nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali:
- a)e' esercitata l'azione penale;
- b)e' disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- c)sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio. Deve essere altresi' comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob, a cura del cancelliere dell'autorita' giudiziaria che ha emesso l'atto, la sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della societa' di revisione legale per i reati commessi nell'esercizio della revisione legale.
Testo vigente dal 5 agosto 2016
