Le societa' di revisione legale adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina in materia di revisione legale dei conti. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:

  • a)la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorita' giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identita' del segnalante e' sottratta all'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non puo' essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o specifica richiesta dell'autorita' giudiziaria;
  • b)la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione;
  • c)un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione;
  • d)il diritto del presunto responsabile della violazione di essere ascoltato prima dell'adozione di qualsiasi decisione nei suoi confronti, salvo ogni ulteriore diritto alla difesa. Si applica l'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce di per se' violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, salve le ipotesi di segnalazione effettuate in mala fede e recanti informazioni false. Il Ministero dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo, sentita la Consob.

Testo vigente dal 5 agosto 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39~art26bis · fonte del testo

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