Art. 7 — Materiali di base e materiali forestali di moltiplicazione geneticamente modificati,
Alla produzione e alla commercializzazione dei materiali di base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), consistenti in organismi geneticamente modificati, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
Testo vigente dal 29 gennaio 2004
