Gli organismi ufficiali provvedono affinche' solo i materiali di base ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione. I materiali di base possono essere ammessi unicamente:

  • a)dagli organismi ufficiali, se soddisfano i requisiti di cui agli allegati II, III, IV o V, a seconda dei casi;
  • b)con riferimento a un'unita' definita: "unita' di ammissione". Ciascuna unita' di ammissione e' identificata da un unico riferimento di registro. Gli organismi ufficiali provvedono:
  • a)alla revoca della ammissione, ove non sussistono piu' i requisiti previsti dal presente decreto;
  • b)successivamente all'ammissione, al regolare controllo dei materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione delle categorie: "selezionati", "qualificati" e "controllati". Nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche delle piante utilizzate nella silvicoltura, ed in relazione alla conservazione in situ e all'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali tramite la coltivazione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione d'origine naturalmente adatti alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, gli organismi ufficiali possono non applicare i requisiti previsti al comma 2 e agli allegati II, III, IV e V, purche' siano fissate condizioni specifiche conformemente alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE. Gli organismi ufficiali, dandone comunicazione al Ministero, possono ammettere per un periodo non superiore a dieci anni materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati, se, dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V, si puo' presumere che detti materiali di base soddisfano i requisiti stabiliti dal presente decreto per l'ammissione.

Testo vigente dal 29 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386~art3 · fonte del testo

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