Sulle navi da passeggeri in partenza da porti nazionali che effettuano viaggi la cui distanza dal porto di partenza a quello di scalo successivo supera venti miglia, sono registrate le seguenti informazioni:

  • a)cognome, nome, genere, nazionalita', data di nascita delle persone a bordo;
  • b)cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero;
  • c)un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero. Le informazioni di cui al comma 1 sono raccolte prima della partenza e dichiarate, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, nell'interfaccia unica nazionale alla partenza della nave, e comunque non oltre quindici minuti dopo la sua partenza.

Testo vigente dal 27 maggio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38~art5 · fonte del testo