Art. 3 — Bilancio consolidato
Le societa' di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 redigono il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. Le societa' di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. La scelta effettuata in esercizio della facolta' prevista dal comma 2 non e' revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la revoca della scelta e' redatto in conformita' ai principi contabili internazionali.
Testo vigente dal 21 marzo 2005
