Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore puo' esercitare la facolta' di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore, purche' non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario. L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso e' stato rilevato. E' abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88. I soggetti nei cui confronti si e' proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento. 5 Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non da' diritto alla restituzione di somme arretrate. 5 Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se piu' favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverra' con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 5-10 maggio 2005, n. 191 (in G.U. 1a s.s. 18/5/2005, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)".

Testo vigente dal 19 maggio 2005

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 191/2005

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 2005

    La previsione di un termine decadenziale per l’esercizio, da parte dell’INAIL, dei poteri amministrativi di accertamento e di rettifica dell’errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni, salvi i casi di dolo o colpa grave dell’assicurato, non si pone in contrasto con la funzione propria del sistema previdenziale, ma rappresenta una non irragionevole misura di tutela dell’assicurato in buona fede sia in quanto, dopo il decorso di un congruo periodo di tempo dall’accertamento dell’invalidità, l’assicurato possa non essere più in grado di far valere adeguatamente i propri interessi nella procedura amministrativa di rettifica, sia in ordine all’esigenza di certezza nei rapporti giuridici, che, nella specifica materia, può tradursi in una legittima aspettativa, da parte dell’assicurato in buona fede, di stabilità della prestazione previdenziale attribuita, costituendo il mantenimento di una prestazione economica non dovuta una indiretta conseguenza del meccanismo proprio della decadenza. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, secondo periodo, e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nella parte in cui dispone che la rettifica per errore delle prestazioni erogate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può intervenire solamente entro dieci anni dalla comunicazione dell’originario provvedimento di attribuzione della rendita (comma 1); che l’errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni godute (comma 3).

    Art. 9 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 55 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL · Art. 3 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2000 al 19 maggio 2005.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 5-10 maggio 2005, n. 191 (in G.U. 1a s.s. 18/5/2005, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-23;38~art9 · fonte del testo

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