Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

citata

  • art. 38Costituzione
  • art. 2d.lgs. 375/1993
  • art. 3d.lgs. 375/1993
  • art. 4d.lgs. 375/1993
  • art. 5d.lgs. 375/1993
  • art. 6d.lgs. 375/1993
  • art. 8d.lgs. 375/1993
  • art. 4r.d. 1949/1940
  • art. 5r.d. 1949/1940

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del

regio d.-l. 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e semplificazione

dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli

agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni

professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e

vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione

obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli

assegni familiari) e degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto

legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3, comma 1,

lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente

razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori

dell'agricoltura e dei relativi contributi), promosso con ordinanza

emessa il 14 maggio 1998 dal pretore di Salerno nel procedimento

civile vertente tra Gaetano Rago e l'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS), iscritta al n. 513 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Gaetano Rago;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1999 il giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Roberto Marrama per Gaetano Rago.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 maggio 1998 nel corso di

un giudizio promosso dal titolare di un'azienda agricola per

contestare l'ammontare dei contributi previdenziali pretesi

dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), quale

gestore del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), il pretore

di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico del regio d.-l. 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e

semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi

dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le

associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per

l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per

l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la

corresponsione degli assegni familiari) e degli artt. 2, 3, 4, 5, 6

e 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione

dell'art. 3, comma 1, lettera aa della legge 23 ottobre 1992, n. 421,

concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei

lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi);

che i contributi previdenziali in agricoltura sono stabiliti

sulla base dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola

(articolo unico del regio d.-l. n. 2138 del 1938); a tal fine il

decreto legislativo n. 375 del 1993 prescrive che i datori di lavoro

annotino in un registro d'impresa i periodi di occupazione e le

giornate di lavoro prestate da ciascun lavoratore (art. 2),

presentino la denuncia dei lavoratori occupati (art. 5) e dichiarino

la mano d'opera occupata ai fini dell'accertamento dei contributi di

previdenza ed assistenza sociale (art. 6); lo stesso decreto

legislativo ha istituito, presso il Servizio contributi agricoli

unificati, un'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori

di lavoro agricolo (art. 3) ed ha attribuito agli uffici provinciali

dello SCAU il controllo sul numero delle giornate di mano d'opera,

consentendo l'imposizione induttiva dei contributi, da liquidare

sulla base delle retribuzioni medie (art. 8);

che, ad avviso del pretore di Salerno, il criterio di calcolo dei

contributi in base all'impiego di mano d'opera, essendo unitario ed

indifferenziato e non tenendo conto degli indici di redditività dei

diversi tipi di coltura, determinerebbe, in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, una disparità di trattamento in danno degli

imprenditori agricoli che, per coltura praticata o per localizzazione

dei terreni, devono ricorrere ad un maggiore impiego di mano d'opera

in aziende che presentano minore redditività; inoltre, ad avviso

dello stesso giudice, l'aumento percentuale dei contributi

previdenziali negli ultimi dieci anni sarebbe sproporzionato rispetto

all'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli e priverebbe gli

imprenditori di un'adeguata remunerazione, sino a limitare la

libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41

della Costituzione;

che si è costituito l'imprenditore agricolo ricorrente nel

giudizio principale, per sostenere che le norme denunciate, adottando

un criterio di determinazione dei contributi previdenziali

commisurato al numero delle giornate lavorative effettuate,

discriminerebbero le aziende agricole che praticano colture intensive

su piccole unità colturali, le quali richiedono un elevato impiego

di mano d'opera, con conseguenti oneri contributivi tali da alterare

l'equilibrio economico dell'azienda; inoltre sarebbe irragionevole la

previsione indifferenziata di identiche quote contributive, senza

considerare la differente redditività dei diversi tipi di terreno e

di coltura.

Considerato che i dubbi di legittimità costituzionale investono le

norme che disciplinano i contributi previdenziali in agricoltura,

stabiliti sulla base dell'impiego di mano d'opera;

che il criterio contributivo commisurato al numero dei lavoratori

occupati, alla durata, alla quantità ed alla retribuzione del lavoro

prestato, risponde ad un principio generale del sistema

previdenziale, che il legislatore ha apprestato per assicurare ai

lavoratori prestazioni rispondenti alla garanzia costituzionale di

protezione sociale (art. 38 Cost.);

che lo speciale criterio di determinazione ed accertamento dei

contributi previdenziali in agricoltura (quale risultava dagli artt.

4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e dall'art. 5 del

decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59), sulla base della

estensione e del tipo di coltura praticato nelle diverse province e

zone agricole (ettaro-coltura), anziché sulla base dell'impiego

effettivo di mano d'opera per ogni azienda agricola, è stato

dichiarato illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

in quanto portava al risultato di imporre pesi diseguali a soggetti

che si trovavano in condizioni di parità o pesi eguali a soggetti

che non erano in eguali condizioni (sentenza n. 65 del 1962);

che l'eventuale previsione di agevolazioni nella corresponsione o

nell'ammontare dei contributi previdenziali è rimessa alle scelte

discrezionali del legislatore, il quale, per conseguire finalità

della politica agricola, può stabilire un regime differenziato

ragionevolmente giustificato da oggettive situazioni di zone

svantaggiate, tenendo conto, come nel caso dei terreni di montagna,

delle cause e delle caratteristiche specifiche di depressione

(sentenza n. 354 del 1992); tuttavia, una disciplina speciale di

agevolazione ha carattere derogatorio e non può essere assunta quale

termine di comparazione per la valutazione della disparità di

trattamento rispetto alla disciplina generale, ai fini

dell'estensione della medesima agevolazione ad altre situazioni (tra

le molte, sentenze n. 272 del 1994 e n. 216 del 1993);

che nemmeno sussiste la denunciata violazione della libertà di

iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), che garantisce la

scelta e lo svolgimento delle attività economiche senza arbitrarie

restrizioni (sentenze n. 622 del 1987 e n. 12 del 1963), ma non anche

la redditività delle aziende mediante un criterio di commisurazione

dei contributi previdenziali diverso da quello ragionevolmente

previsto dalla disciplina comune;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del regio d.-l. 28 novembre 1938,

n. 2138 (Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della

riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori

dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza

malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la

maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul

lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari) e degli artt.

2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375

(Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa) della legge 23 ottobre

1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di

accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi

contributi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della

Costituzione, dal pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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