In caso di contemporanea assenza o impedimento dei presidenti della Sezione giurisdizionale, essi sono sostituiti dal consigliere di Stato piu' anziano assegnato alla Sezione. In caso di assenza o impedimento del presidente della Sezione consultiva, questi e' sostituito dal consigliere di Stato piu' anziano tra i due assegnati alla Sezione.
Testo vigente dal 14 gennaio 2004
