Il finanziamento delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti (( alle province e)) ai comuni e' assicurato mediante i trasferimenti erariali aggiuntivi temporaneamente assegnati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come integrato dalle disposizioni recate dall'articolo 48, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sino a tutto l'anno relativo al periodo d'imposta assunto a riferimento dai decreti annuali di cui all'articolo 1, comma 2. Per il periodo successivo a quello determinato in applicazione del comma 1 e sino all'anno precedente a quello in cui verra' applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'addizionale (( provinciale e)) comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, vengono ripartiti ((fra le province e)) fra i comuni dal Ministero dell'interno in misura proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi richiamati al comma 1. A decorrere dall'anno in cui verra' applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la ripartizione dei proventi dell'addizionale ((provinciale e)) comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, e' effettuata dal Ministero dell'interno secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7. Contestualmente all'applicazione della rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si procedera' con appositi provvedimenti alla determinazione della riduzione o dell'aumento dei trasferimenti statali da operare e da consolidare, ((per ciascuna provincia e)) per ciascun comune, in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 2, e la spesa come sopra rideterminata, nonche' ai relativi eventuali conguagli. ((3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 59 del 1997, fissata in misura non inferiore a un punto percentuale, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio))

Testo vigente dal 18 maggio 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 411/2000

    Altra decisione
    31 luglio 2000

    Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione, sollevata in via principale dalla Provincia autonoma di Trento, di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 - prevedente un (secondo) periodo transitorio dell'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel quale i proventi dell'addizionale stessa, anziché essere destinati, per quanto di competenza, ai Comuni della Provincia ricorrente direttamente o per il tramite di questa fossero, invece, collocati in un fondo nazionale e distribuiti ai Comuni secondo regole nazionali - per contrasto con gli articoli 75, 80, 81 e 16 dello statuto di autonomia e con le norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268. Con l'entrata in vigore dell'articolo 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - che prescrive il versamento dell'addizionale in questione direttamente, tra l'altro, alla Provincia autonoma di Trento, la quale dovrà poi provvedere ai trasferimenti finanziari ai propri Comuni - sono, infatti, venuti meno i motivi della controversia e l'interesse della ricorrente (come dalla medesima riconosciuto) ad ottenere una pronuncia della Corte.

    Art. 1 Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 · Art. 2 Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF · Art. 1 Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 maggio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1998 al 18 maggio 1999. 76 parole aggiunte.

Il finanziamento delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti aggiunto: alle province e ai comuni e' assicurato mediante i trasferimenti erariali aggiuntivi temporaneamente assegnati, ai sensi … comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'addizionale aggiunto: provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, vengono ripartiti fra aggiunto: le province e fra i comuni dal Ministero dell'interno in misura proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi richiamati … lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la ripartizione dei proventi dell'addizionale aggiunto: provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, … determinazione della riduzione o dell'aumento dei trasferimenti statali da operare e da consolidare, per aggiunto: ciascuna provincia e per ciascun comune, in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 2, e la spesa come sopra rideterminata, nonche' ai relativi eventuali conguagli. aggiunto: 3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 59 del 1997, fissata in misura non inferiore a un punto percentuale, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-09-28;360~art2 · fonte del testo

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