Corte costituzionale

Ordinanza n. 411/2000

Altra decisione · depositata il 31/07/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.lgs. 360/1998
  • art. 48legge 449/1997
  • art. 1legge 449/1997
  • art. 2d.lgs. 360/1998

usata come parametro

  • art. 80d.lgs. 268/1992
  • art. 81d.lgs. 268/1992
  • art. 16d.lgs. 268/1992

citata

  • art. 80legge 191/1998
  • art. 81legge 191/1998
  • art. 16legge 191/1998
  • art. 31legge 448/1998
  • art. 75d.lgs. 268/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2,

del decreto legislativo 29 settembre 1998, n. 360, recante

"Istituzione di una addizionale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48,

comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato,

dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191",

promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato

il 16 novembre 1998, depositato in cancelleria il 25 successivo ed

iscritto al n. 44 del registro ricorsi 1998.

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Udito l'avvocato Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto che la Provincia autonoma di Trento, con ricorso

depositato il 16 novembre 1998, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale

comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10,

della legge 16 giugno 1998, n. 191), in riferimento alla competenza

statutaria della Provincia stessa in materia di finanza locale

(articoli 80, 81 e 16 dello statuto della Regione autonoma

Trentino-Alto Adige e decreto legislativo di attuazione 16 marzo

1992, n. 268) e alle regole statutarie sulla finanza provinciale

(Titolo VI dello statuto speciale, e in particolare articolo 75, e

norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1992),

in quanto prevede, anche in relazione alla addizionale spettante ai

comuni della Provincia di Trento in sostituzione del gettito dei nove

decimi spettante alla Provincia sulla corrispondente quota

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una fase

transitoria nella quale i proventi dell'addizionale stessa, anziché

essere destinati ai comuni della Provincia, sono collocati in un

fondo nazionale, gestito in sede ministeriale, e distribuiti ai

comuni secondo regole nazionali, che in sostanza escluderebbero i

comuni trentini dalla percezione del tributo loro spettante;

che il d.lgs. n. 360 del 1998, all'art. 1, statuisce una

addizionale comunale all'IRPEF - destinata ai comuni ove i soggetti

passivi dell'imposta hanno il domicilio fiscale - composta da una

parte fissa (o aliquota base), sostanzialmente detratta dall'IRPEF e

determinata a livello centrale, e una parte variabile determinata dal

singolo comune;

che la disposizione censurata, nel disciplinare

l'applicazione transitoria della normativa per il periodo successivo

alla istituzione dell'addizionale, stabilisce che i proventi

dell'addizionale comunale "vengono ripartiti fra i comuni dal

Ministero dell'interno in misura proporzionale ai trasferimenti

erariali aggiuntivi richiamati al comma 1", il che vuol dire

proporzionalmente ai trasferimenti disposti dalla normativa statale

in materia di finanziamento delle funzioni trasferite ai comuni;

che, ad avviso della Provincia autonoma ricorrente, tale

previsione si risolverebbe, anziché in un incremento delle risorse

comunali, in una drastica riduzione dei fondi a disposizione, nella

Provincia stessa, sia della finanza locale che della finanza

provinciale: infatti, da un lato, la qualificazione di parte

dell'IRPEF come addizionale comunale comporterebbe la corrispondente

riduzione dei nove decimi di questa parte di spettanza provinciale;

d'altro lato, il gettito dell'addizionale, usando il parametro dei

trasferimenti erariali aggiuntivi, sarebbe solo in minima parte

destinato ai comuni trentini, finendo per lo più in altri comuni;

che la Provincia autonoma lamenta ancora l'accentramento

della determinazione dei parametri di attribuzione del gettito, in

violazione anche della esclusiva competenza provinciale in materia di

finanza locale;

che la ricorrente, opinando che il legislatore statale abbia

creato inconsapevolmente il denunciato problema di coordinamento con

le competenze delle Province autonome, dichiara di aver proposto

all'attenzione del Governo un progetto di modifica della norma, e di

aver presentato ricorso a soli fini cautelari;

che, con memoria dell'11 gennaio 1999, la Provincia autonoma

di Trento ha fatto presente che la modifica da essa proposta al

Governo è stata "sostanzialmente" accolta nell'art. 31, comma 2,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per

la stabilizzazione e lo sviluppo), e che, in virtù della

sopravvenienza di tale norma, la Provincia ritiene che l'impugnato

art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 360 del 1998 non potrà essere

applicato alla Provincia autonoma di Trento né per il futuro, né

per il passato, e chiede quindi che la Corte dichiari cessata la

materia del contendere.

Considerato che la Provincia autonoma di Trento ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2,

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il quale prevede

un secondo periodo transitorio dell'istituzione dell'addizionale

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel

quale i proventi dell'addizionale stessa, anziché essere destinati,

per quanto di competenza, ai comuni della Provincia ricorrente

direttamente o per il tramite della Provincia, sono invece collocati

in un fondo nazionale, gestito in sede ministeriale, e distribuiti ai

comuni secondo regole nazionali che finirebbero sostanzialmente con

l'escludere i comuni trentini dalla percezione dei tributi loro

spettanti;

che la Provincia autonoma lamenta la violazione della propria

esclusiva competenza in materia di finanza locale, sancita dagli

artt. 80, 81 e 16 dello statuto di autonomia e dalle relative norme

di attuazione, in particolare quelle di cui al d.lgs. 16 marzo 1992,

n. 268, e altresì la violazione della propria autonomia finanziaria,

garantita dal Titolo VI dello statuto speciale, e in particolare

dall'articolo 75, e dalle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268

del 1992, in quanto verrebbero sottratti alla Provincia, senza che

siano destinati ai suoi comuni, i nove decimi della parte di IRPEF

destinata ad integrare l'addizionale;

che con memoria dell'11 gennaio 1999 la Provincia ricorrente

ha chiesto che questa Corte dichiari cessata la materia del

contendere, ritenendo "sostanzialmente" accolte le proprie doglianze

con l'entrata in vigore dell'articolo 31, comma 2, della legge 23

dicembre 1998, n. 448, che stabilisce il versamento dell'addizionale

in questione direttamente, tra l'altro, alla Provincia autonoma di

Trento, la quale dovrà poi provvedere ai trasferimenti finanziari ai

propri comuni;

che, per effetto della sopravvenienza di tale norma, come

riconosciuto dalla Provincia ricorrente, sono venuti meno i motivi

della controversia e l'interesse della Provincia autonoma di Trento

ad ottenere una pronuncia di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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