All'articolo 184 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 5 la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "cinquanta";
- b)al comma 6 dopo le parole: "gruppi di animali" sono aggiunte le seguenti: "superiori al numero di cinquanta".
Testo vigente dal 15 settembre 1993
