All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3 le parole da: "deve inoltre" a: "da sorpassare" sono sostituite dalle seguenti: "che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso";
- b)al comma 8 l'ultimo periodo diventa comma 9 e le parole: "i tram" sono sostituite dalle seguenti: "il tram o il filobus";
- c)l'ex comma 9 e' soppresso;
- d)al comma 13 le parole: "un passaggio pedonale" sono sostituite dalle seguenti: "un attraversamento pedonale";
- e)il comma 14 e' sostituito dal seguente: "14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale";
- f)al comma 15 le parole: "di cui ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 7".
Testo vigente dal 15 settembre 1993
