All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 prima delle parole: "I rimorchi" sono anteposte le seguenti: "Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53,";
- b)al comma 4 dopo le parole: "dagli articoli 61 e 62" sono aggiunte le seguenti: "e dal regolamento".
Testo vigente dal 15 settembre 1993
