All'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera b), le parole: "commi 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";
- b)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dei trasporti puo' provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.".
Testo vigente dal 15 settembre 1993
