Art. 18 — Direttori di gara
I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarita' tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attivita' nonche' alla registrazione dei relativi risultati. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle ((Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici)), dotate di autonomia operativa.
Testo vigente dal 5 settembre 2023
