La competenza per la sorveglianza delle misure cautelari cessa, dandone informazione all'autorita' competente dello Stato di emissione:

  • a)se l'interessato ha stabilito la residenza legale e abituale in uno Stato diverso dallo Stato italiano;
  • b)se l'interessato, dopo la trasmissione della decisione sulle misure cautelari e del certificato da parte dello Stato di emissione, non si trova piu' sul territorio dello Stato italiano;
  • c)se l'autorita' competente dello Stato di emissione ha modificato gli obblighi e le prescrizioni delle misure cautelari e, non corrispondendo piu' questi alle misure previste dalla legislazione italiana, l'autorita' italiana procedente ha rifiutato l'esercizio dei poteri di sorveglianza;
  • d)quando sono scaduti i termini massimi, previsti dalla legge italiana, per la sorveglianza delle misure cautelari;
  • e)se l'autorita' italiana procedente ha deciso di porre fine alla sorveglianza, in caso di mancato riscontro alla comunicazione, nonostante la fissazione di un termine ragionevole, dell'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni tale da comportare il riesame, la revoca della decisione sulle misure cautelari o la modifica degli obblighi e delle prescrizioni impartiti.

Testo vigente dal 11 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36~art15 · fonte del testo

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