Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, i beni individuati nell'allegato A) al presente decreto. La Regione e' autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 53, 54 e 55 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna. Il trasferimento previsto dal presente decreto non modifica il regime di tutela al quale i beni sono sottoposti ai sensi della legislazione vigente in materia di beni culturali e paesaggistici.

Testo vigente dal 18 ottobre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-09-26;146~art1 · fonte del testo