(( E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. E' comunque vietato lo smaltimento in discarica dei seguenti rifiuti:

  • a)rifiuti allo stato liquido;
  • b)rifiuti classificati come Esplosivi (HP1), Comburenti (HP2) e Infiammabili (HP3), ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE;
  • c)rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come H314 - Skin Corr. 1A in concentrazione totale maggiore o uguale all'1 per cento;
  • d)rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come H314 - Skin Corr. 1A, H314 - Skin Corr. 1B e H314 Skin Corr. 1C in concentrazione totale maggiore o uguale al 5 per cento;
  • e)rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - HP9 ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
  • f)rifiuti contenenti sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.);
  • g)rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  • h)rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili (PCB) come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantita' superiore a 50 ppm; l'elenco dei PCB da prendere in considerazione e' riportato nella tabella 1A dell'Allegato 3;
  • i)rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb; l'elenco delle diossine (policlorodibenzodiossine, PCDD) e dei furani (policlorodibenziofurani, PCDF) da prendere in considerazione ai fini della verifica di ammissibilita' in discarica, con i rispettivi fattori di equivalenza, e' riportato nella tabella 1B dell'Allegato 3;
  • l)rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;
  • m)pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi gli pneumatici usati come materiale di ingegneria, e gli pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1.400 mm..
  • n)i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • o)tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilita' stabiliti a norma dell'articolo 7 e dell'Allegato 6 al presente decreto; E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti individuati dai codici EER riportati nell'elenco di cui alla tabella 2 dell'Allegato 3, qualora presentino le caratteristiche chimico fisiche riportate nella stessa tabella. 3. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 7.))
Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

10

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 1, lettera p) del presente articolo, e successive modificazioni, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

D.P.C.M. 25 marzo 2011

11

Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1, lettera p) del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.

12

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.13, comma 6) che il termine di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.

D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11

13

Il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2013".

15

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2014".

16

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e' prorogato al 31 dicembre 2015".

17

Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2016"".

Testo vigente dal 29 settembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 2003

2003oggi
  1. 29 settembre 2020 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 27 febbraio 2016 — 29 settembre 2020per 5 anni
  3. 2 febbraio 2016 — 27 febbraio 2016per 25 giorni
  4. 1 marzo 2015 — 2 febbraio 2016per 11 mesi
  5. 1 marzo 2014 — 1 marzo 2015per un anno
  6. 3 febbraio 2013 — 1 marzo 2014per un anno
  7. 28 febbraio 2012 — 3 febbraio 2013per 11 mesi
  8. 15 aprile 2011 — 28 febbraio 2012per 11 mesi
  9. 27 febbraio 2011 — 15 aprile 2011per un mese
  10. 25 novembre 2009 — 27 febbraio 2011per un anno
  11. 1 marzo 2009 — 25 novembre 2009per 9 mesi
  12. 27 febbraio 2007 — 1 marzo 2009per 2 anni
  13. 12 marzo 2003 — 27 febbraio 2007testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 29 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2016 al 29 settembre 2020. 165 parole tolte, 280 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti;aggiunto: E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. E' comunque vietato lo smaltimento in discarica dei seguenti rifiuti:

b) rifiuti classificati come Esplosivi (tolto: H1aggiunto: HP1), Comburenti (tolto: H2aggiunto: HP2) e Infiammabili (tolto: H3-A e H3-Baggiunto: HP3), ai sensi dell'allegato tolto: I al decreto legislativo n. 22 del 1997 aggiunto: III alla direttiva 2008/98/CE;

c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come tolto: R35 aggiunto: H314 - Skin Corr. 1A in concentrazione totale maggiore o uguale tolto: a 1% aggiunto: all'1 per cento;

d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come tolto: R34 aggiunto: H314 - Skin Corr. 1A, H314 - Skin Corr. 1B e H314 Skin Corr. 1C in concentrazione totale tolto: > 5% aggiunto: maggiore o uguale al 5 per cento;

e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - tolto: Categoria di rischio H9 aggiunto: HP9 ai sensi dell'allegato tolto: I al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed aggiunto: III alla direttiva 2008/98/CE e ai sensi del decreto del tolto: Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000 aggiunto: Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. tolto: 219 aggiunto: 254;

f) rifiuti tolto: che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997 aggiunto: contenenti sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.);

h) tolto: materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanita' in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;

tolto: i) rifiuti che contengono o sono contaminati datolto: PCB aggiunto: policlorodifenili (PCB) come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantita' superiore a 50 ppm; aggiunto: l'elenco dei PCB da prendere in considerazione e' riportato nella tabella 1A dell'Allegato 3;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: laggiunto: i) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb; aggiunto: l'elenco delle diossine (policlorodibenzodiossine, PCDD) e dei furani (policlorodibenziofurani, PCDF) da prendere in considerazione ai fini della verifica di ammissibilita' in discarica, con i rispettivi fattori di equivalenza, e' riportato nella tabella 1B dell'Allegato 3;

tolto: maggiunto: l) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;

tolto: n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;

tolto: o)aggiunto: m) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi tolto: i aggiunto: gli pneumatici usati come materiale di ingegneria tolto: ed iaggiunto: , e gli pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a tolto: 1400 mm aggiunto: 1.400 mm..

aggiunto: n) i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

tolto: p) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221aggiunto: o) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilita' stabiliti a norma dell'articolo 7 e dell'Allegato 6 al presente decreto; E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti individuati dai codici EER riportati nell'elenco di cui alla tabella 2 dell'Allegato 3, qualora presentino le caratteristiche chimico fisiche riportate nella stessa tabella. 3. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 7.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-13;36~art6 · fonte del testo

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