Alla legge 22 maggio 1978, n. 217, come modificata dalla legge 27 gennaio 1986, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
- a)nel primo comma dell'art. 9 e' aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni all'Ordine dei medici competente per la iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.";
- b)nel primo comma dell'art. 15:
- 1)nell'alinea, le parole da: "ultimata" a: "stessa, e" sono soppresse;
- 2)dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: " c) la formazione deve essere stata iniziata anteriormente al 1 gennaio 1981 per la Grecia, al 1 gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri.";
- c)dopo l'art. 15 sono inseriti i seguenti: "Art. 15-bis. - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista che non corrispondono alle denominazioni che figurano, per lo Stato membro che li ha rilasciati, negli allegati A, B e C, sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato delle autorita' competenti in cui e' attestato che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati. Art. 15-ter. - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:
- a)attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
- b)danno diritto all'esercizio dell'attivita' di medico in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rlasciati dalle autorita' competenti tedesche specificati negli allegati;
- c)sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di medico per un periodo di almento tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato. 2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:
- a)attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
- b)permettono l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attivita' di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' competenti tedesche ed indicati negli allegati;
- c)sono corredati di un certificato, rilasciato dalle autorita' competenti tedesche, attestante l'esercizio, in qualita' di medico specialista, dell'attivita' di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio delle differenze tra la durata minima di formazione prevista dalla normativa comunitaria e quella acquisita nel territorio tedesco.". Gli allegati A, B, C e D sostituiscono rispettivamente gli allegati A, B, C e D alla legge 22 maggio 1978, n. 217; ad essi e' aggiunto, come allegato E, l'allegato E al presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' stato operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 10 giugno 1994
