Art. 18 — Identificazione dei titolari dei diritti
Gli organismi di gestione collettiva adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al piu' tardi entro novanta giorni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17, gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o piu' titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:
- a)ai titolari di diritti che rappresentano o ai soggetti che rappresentano titolari di diritti, qualora tali soggetti siano membri di un organismo di gestione collettiva;
- b)a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza; Le informazioni di cui al comma 1 includono, qualora disponibili:
- a)il titolo dell'opera o altro materiale protetto;
- b)il nome del titolare dei diritti;
- c)il nome dell'editore o produttore pertinente;
- d)qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti. Gli organismi di gestione collettiva verificano altresi' i registri dei propri membri di cui all'articolo 6, comma 2, e altri registri reperibili. Se le misure di cui sopra non producono risultati, gli organismi di gestione collettiva mettono tali informazioni a disposizione del pubblico al piu' tardi entro un anno dalla scadenza del periodo di novanta giorni, di cui al comma 1. Le entita' di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, ((entro i novanta giorni successivi)) alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, ((comma 2,)) le entita' di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o piu' titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili:
- a)il titolo dell'opera o altro materiale protetto;
- b)il nome del titolare dei diritti;
- c)il nome dell'editore o produttore pertinente;
- d)qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.
Testo vigente dal 15 novembre 2024
