Art. 1 — Modifiche ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1999 al 1 gennaio 2006. 770 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. Quando sussistono stretti legami tra una impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP concede l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni chieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di tale condizione. 1-ter. La direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica.". Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' inserito il seguente articolo: "Art. 9-bis (Stretti legami). - 1. Due o piu' persone fisiche o giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste:
tolto: a) un legame di controllo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto;
tolto: b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante;
tolto: c) un legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione;
tolto: d) un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. 2. L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indica le modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di cui al comma 1.". Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' inserito il seguente articolo: "Art. 11-bis (Stretti legami). - 1. Due o piu' persone fisiche o giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste:
tolto: a) un legame di controllo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del presente decreto;
tolto: b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante;
tolto: c) un legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione;
tolto: d) un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. 2. L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indica le modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di cui al comma 1.". All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1-ter e 4". All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo la lettera: " f)" e' aggiunta la seguente lettera: "fbis) se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o piu' persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficolta' inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.". All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo la lettera: " g)" e' aggiunta la seguente lettera: "gbis) se le disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o piu' persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficolta' inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;343~art1 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.