Art. 8 — Finanziamenti alle imprese:costituzione di privilegi
Il comma 1 dell'articolo 46 t.u. e' sostituito dal seguente: " 1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese puo' essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto:
- a)impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
- b)materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
- c)beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- d)crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere procedenti.". Il comma 3 dell'articolo 46 t.u. e' sostituito dal seguente: " 3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.". Dopo il comma 5 dell'articolo 46 t.u. e' aggiunto il seguente: " 6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.".
Testo vigente dal 4 ottobre 1999
