Art. 10 — Credito su pegno
L'articolo 48 t.u. e' sostituito dal seguente: "Art. 48 (Credito su pegno). - 1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.". La disposizione del comma 1 non si applica alle banche che, all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono gia' abilitate all'esercizio dell'attivita' di credito su pegno.
Testo vigente dal 4 ottobre 1999
