Art. 12 — Cessione di rapporti giuridici
La rubrica dell'articolo 58 t.u. e' sostituita dalla seguente: "Cessione di rapporti giuridici". Il comma 3 dell'articolo 58 t.u. e' sostituito dal seguente: " 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti". Dopo il comma 6 dell'articolo 58 t.u. e' aggiunto il seguente: " 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.".
Testo vigente dal 4 ottobre 1999
