Art. 3 — Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia
Al fine di assicurare il supporto tecnico-scientifico all'espletamento delle attivita' di catalogazione e conservazione del patrimonio culturale svolte nel Friuli-Venezia Giulia, puo' essere costituito con decreto del Presidente della regione, che ne disciplina anche l'organizzazione, un Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia. L'Istituto di cui al comma 1 e' aperto anche alla partecipazione dello Stato ed e' dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Con il provvedimento organizzativo di cui al comma 1 e' istituita presso l'Istituto stesso la «Scuola regionale per il restauro», di seguito denominata: «Scuola», per l'organizzazione di corsi di formazione e di specializzazione da realizzare con il concorso degli Istituti centrali del Ministero per i beni e le attivita' culturali ed eventualmente delle Universita' degli studi della regione e di altre istituzioni ed enti italiani e stranieri, secondo i profili di competenza e i criteri e livelli di qualita' definiti ai sensi dei commi 7, 8 e 10 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 ed in conformita' ai requisiti previsti per l'accreditamento ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Ai fini della formazione dei restauratori di beni culturali, la Scuola e' sottoposta alla procedura di accreditamento ai sensi del comma 9 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.
Testo vigente dal 29 marzo 2007
