Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158.
Abrogato dal 13 maggio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158.
Abrogato dal 13 maggio 2006
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1999 al 13 maggio 2006. 330 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: In deroga ai divieti di cui all'articolo 3, e' consentito somministrare ad animali d'azienda, a scopo terapeutico, medicinali veterinari contenenti:
tolto: a) estradiolo-17ss, testosterone, progesterone o derivati che si trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi, dopo assorbimento nel luogo d'applicazione; la somministrazione deve essere effettuata solo da un veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una disfunzione ovarica, mediante spirali vaginali e non mediante impianti, su animali di azienda chiaramente identificati;
tolto: b) sostanze (beta)-agoniste ovvero trenbolone allilico da somministrare per via orale ad equidi o ad animali da compagnia, sempreche' siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;
tolto: c) sostanze (beta)-agoniste, alle vacche al momento del parto, sotto forma di un'iniezione per l'induzione della tocolisi. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettera a) e c), deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilita'. I trattamenti di cui al comma 1, devono essere registrati dal veterinario che ha in cura gli animali su un registro vidimato dal servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente per territorio; in esso sono annotate le seguenti informazioni:
tolto: a) numero progressivo della ricetta di riferimento;
tolto: b) natura del trattamento;
tolto: c) denominazione del medicinale veterinario;
tolto: d) data di inizio e fine trattamento;
tolto: e) identificazione degli animali trattati;
tolto: f) data prima della quale gli animali trattati non possono essere inviati allo stabilimento di macellazione. Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorita' competente. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera c), il trattamento terapeutico e' vietato negli animali da produzione nonche' in quelli da riproduzione a fine carriera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2006, N. 158
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;336~art4 · fonte del testo
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