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Che cosa è cambiato dal 13 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1999 al 13 maggio 2006. 666 parole tolte, 10 parole aggiunte in 21 capoversi.

tolto: Il presente decreto riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni animali, nonche' le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di:

tolto: a) carni e prodotti a base di carne di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e loro successive modifiche;

tolto: b) prodotti dell'acquacoltura di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modifiche;

tolto: c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche. Si intende, inoltre per:

tolto: a) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente;

tolto: b) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonche' i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda;

tolto: c) animale: tutti gli animali delle specie disciplinate dai provvedimenti di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633;

tolto: d) partita di animali: un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di eta', allevati, in una medesima azienda nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento;

Mostra gli altri 13 capoversi cambiati

tolto: e) trattamento terapeutico: la somministrazione, in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda, di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondita', inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze (beta)-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonche' del trattamento delle disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati per fini diversi dalla produzione di carni;

tolto: f) trattamento zootecnico: la somministrazione di una delle sostanze autorizzate in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 5:

tolto: 1) ad un singolo animale da azienda, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario;

tolto: 2) agli animali d'acquacoltura, destinati alla riproduzione a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilita';

tolto: g) trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;

tolto: h) sostanze o prodotti non autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale e' vietata;

tolto: i) sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale non e' vietata;

tolto: l) residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasfomazione, nonche' di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana;

tolto: m) autorita' competente: gli organi individuati nelle singole disposizioni secondo il riparto di funzioni e compiti stabilito dal titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

tolto: n) campione ufficiale: campione prelevato dall'autorita' competente e che, ai fini dell'analisi dei residui o delle sostanze di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, della natura e della quantita' e del metodo di prelievo, nonche' dall'indicazione del sesso e dell'origine dell'animale o del prodotto animale;

tolto: o) laboratorio autorizzato: l'Istituto zooprofilattico sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della sanita' per l'esecuzione delle analisi di un campione ufficiale per la ricerca di residui;

tolto: p) laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto superiore di sanita' o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della sanita' per categorie o gruppi di sostanze o residui;

tolto: q) sostanza ssagonista: una sostanza agonista della stimolazione dei betaadrenorecettori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2006, N. 158

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;336~art1 · fonte del testo

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