Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158.
Abrogato dal 13 maggio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158.
Abrogato dal 13 maggio 2006
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1999 al 13 maggio 2006. 274 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero della sanita' informa annualmente la Commissione europea circa i risultati dei controlli di residui effettuati sugli animali e sui prodotti provenienti da Paesi terzi. Quando dai controlli di cui al comma 1, effettuati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si rileva che sono stati utilizzati prodotti o sostanze non autorizzati per il trattamento degli animali di una determinata partita o si constata la presenza di tali prodotti o sostanze in una partita, o parte di essa, originaria di uno stesso stabilimento il Ministero della sanita' ne informa la Commissione europea. Nei casi di cui al comma 2, anche se la rilevazione e' riscontrata in un altro Stato membro, il Ministero della sanita' dispone per il rafforzamento dei controlli su tutte le partite di animali o di prodotti aventi la stessa origine. In particolare, le dieci partite successive aventi la stessa origine devono essere bloccate al posto di ispezione frontaliera, con contestuale deposito a titolo di acconto, da parte dello speditore o del suo mandatario, di una somma pari al 50% delle spese previste per il controllo per la ricerca dei residui mediante prelievo di un campione rappresentativo di dette partite. Quando dai controlli di cui al comma 3 risulta la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati o di loro residui, l'autorita' competente dispone, in funzione della natura dell'infrazione constatata e del rischio associato a tale infrazione, la distruzione o il respingimento di detta partita, senza diritto ad alcun indennizzo o compensazione da parte dello speditore o del suo mandatario. Il Ministero della sanita' informa la Commissione europea, del risultato dei controlli rafforzati di cui al comma 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2006, N. 158
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;336~art28 · fonte del testo
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