Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158.
Abrogato dal 13 maggio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158.
Abrogato dal 13 maggio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1999 al 13 maggio 2006. 181 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Qualora si riscontri il superamento dei limiti massimi di residui, l'autorita' competente:
tolto: a) effettua un'indagine nell'azienda di origine o di provenienza, a seconda dei casi, per stabilire le cause di tale superamento;
tolto: b) prende, in base ai risultati dell'indagine, le misure necessarie per la tutela della sanita' pubblica, compreso eventualmente il divieto di uscita degli animali o dei prodotti dall'azienda o dallo stabilimento di cui trattasi per un periodo determinato. In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi dei residui sia negli animali che nei prodotti immessi in commercio da parte di allevatori o di stabilimenti di prima trasformazione, l'autorita' competente deve procedere:
tolto: a) ad un controllo piu' rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda o dello stabilimento per un periodo di almeno sei mesi, con sequestro dei prodotti o carcasse in attesa dei risultati dell'analisi dei campioni prelevati;
tolto: b) se i risultati di cui alla lettera a) evidenziano un superamento del limite massimo di residui, al ritiro dal consumo umano delle carcasse o dei prodotti e al loro trattamento ai sensi del decreto legislativo n. 508 del 1992.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2006, N. 158
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;336~art23 · fonte del testo
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