Art. 1 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.
Abrogato dal 19 dicembre 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.
Abrogato dal 19 dicembre 2012
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 2005 al 19 dicembre 2012. 206 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) Convenzione FAL dell'IMO: la Convenzione sulla facilitazione nel traffico marittimo internazionale adottata dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi il 9 aprile 1965;
tolto: b) nave: qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o altro scopo, ai sensi dell'articolo 136 del codice della navigazione;
tolto: c) provviste di bordo: le merci diverse dalle attrezzature e dalle parti di ricambio, destinate ad essere utilizzate a bordo della nave, tra cui merci in vendita ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio, combustibile, lubrificanti;
tolto: d) attrezzature della nave: i beni mobili non di consumo, diversi dalle parti di ricambio, destinati ad essere usati a bordo della nave, tra cui accessori quali scialuppe di salvataggio, dispositivi salvagente, mobilio, armamenti ed elementi simili;
tolto: e) parti di ricambio: le parti utilizzate per la riparazione o la sostituzione, destinate ad essere integrate nella struttura della nave che le trasporta;
tolto: f) effetti personali dell'equipaggio: gli indumenti, gli oggetti di uso quotidiano ed altri articoli, compreso il denaro, appartenenti all'equipaggio e trasportati sulla nave;
tolto: g) equipaggio: l'insieme delle persone iscritte nel ruolo dell'equipaggio, arruolate per svolgere durante il viaggio mansioni operative o il servizio di bordo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-24;335~art1 · fonte del testo
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